Responsabilità civile
La risarcibilità dei danni alla persona e dei danni materiali alle cose originati da eventi di inquinamento si basa sulla disciplina ordinaria della responsabilità civile extra-contrattuale ai sensi dell'Art. 2043 del Codice Civile che prevede che "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". In questi casi l'inquinamento risulta solo la causa del danno prodotto a terzi che può arrecare un pregiudizio sui beni individuali (proprietà, salute, disponibilità economiche) del danneggiato. Legittimato all'azione risulta in questa fattispecie il soggetto che abbia visto leso il proprio diritto in conseguenza di un'azione compiuta con dolo o colpa, con competenza in capo al giudice ordinario e secondo un regime che prevede il risarcimento in forma specifica o per equivalente, se il giudice determina che la reintegrazione in forma specifica risulta troppo onerosa. Per danno a terzi si intende il danno:
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01. a persone:
- biologico o alla salute;
- patrimoniale, riconducibile al danno emergente e/o al lucro cessante quale conseguenza della riduzione o della cessazione del reddito;
- morale, legato alla sofferenza fisica e/o psichica;
- esistenziale.
- 02. a cose di tipo materiale;
- 03. da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole, o di servizi e in genere di utilizzare i beni che si trovino nell'ambiente interessato dall'inquinamento.