Bonifica di siti inquinati
In Italia, dal 1997, grazie al D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi) il principio comunitario "chi inquina paga", da mera affermazione di principio e' diventato realtà.
Il Decreto Ronchi ha infatti rappresentato un vero punto di svolta, anticipando molti dei principi previsti dalla Direttiva Comunitaria 35/2004/CE.
Il 3 aprile 2006 è entrato in vigore il Testo Unico dell'Ambiente, D.lgs. n. 152/2006, che, in tema di bonifiche ha apportato alcune importanti modifiche relative al procedimento amministrativo con l'intento di agevolare le imprese.
RIFERIMENTI NORMATIVI.
Bonifiche D.Lgs. 152/2006 Titolo V, Parte IV Art. 239-266
OBBLIGHI
Operatori Interessati Tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche che possono causare un evento inquinante.
Obblighi per il responsabile Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro 24 ore le misure necessarie a contenere la diffusione degli inquinanti e ne dà immediata comunicazione a Comune, Provincia e Regione interessati. La medesima procedura si applica anche all'individuazione di contaminazioni storiche. Se dopo l'indagine preliminare risulta che nel suolo è presente anche solo una sostanza superiore ai limiti tabellari (CSC -Concentrazione Soglia di Contaminazione) il responsabile deve effettuare la caratterizzazione del sito e l'Analisi di Rischio sito specifica per determinare se si sono superati i CSR (Concentrazione Soglia di Rischio) che costituiscono i livelli di accettabilità per quel sito). Il superamento dei CSR determina l'obbligo di bonifica da parte del responsabile di:
- 01. Suolo
- 02. Sottosuolo
- 03. Acque superficiali e sotterranee,
coinvolti dalla contaminazione (sia all'interno che all'esterno dello stabilimento assicurato).
Il procedimento risulta concluso con la certificazione della provincia.
Sanzioni Amministrative e penali L'articolo 257 del D.lgs.152/2007 sancisce che chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle CSR è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 1 anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente. In caso di mancata effettuazione della comunicazione a Comune, Provincia e Regione interessati entro 24 dall'evento potenzialmente inquinante, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da 1 anno a 2 anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.