Danno ambientale
Il danno ambientale è un concetto prettamente giuridico introdotto nel 1986 con la Legge 349/86, Art. 18 , che riconosceva l'ambiente come bene giuridico, oggetto di tutela "in sé e per sé", meritevole di risarcimento indipendentemente dalla lesione di qualsiasi altro diritto soggettivo, quali la proprietà privata o la salute ed obbligava il responsabile al ripristino della componente ambientale danneggiata e al risarcimento del danno. L'Art. 18 introduceva per i danni all'ambiente una figura tipica di illecito civile extracontrattuale , in quanto prevedeva "il risarcimento per quei fatti dannosi che alterassero, deteriorassero o distruggessero in tutto o in parte l'ambiente, se commessi in violazione di legge di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge".
La Direttiva 2004/35/CE ha istituito un quadro comune europeo per la responsabilità ambientale basato sul principio chi inquina paga in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale recepita nell'ordinamento italiano con il D. Lgs. 152/2006, Parte VI, che riscrive la norma di riferimento per il danno ambientale abrogando l'Art 18 della Legge 349/86.
La Direttiva ha introdotto un regime di responsabilità ambientale esclusivamente per i danni al suolo, acque ed specie ed habitat naturali protetti, lasciando invece ai singoli stati membri la disciplina del risarcimento a terzi.
Nel D. Lgs. 152/2006 il danno ambientale è definito come "qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima", in particolare ai sensi della Direttiva 2004/35/CE è danno ambientale il deterioramento degli specie ed habitat naturali protetti, delle acque e del terreno.
È il Ministero dell'Ambiente ad esercitare l'azione per il risarcimento del danno ambientale e ad emanare ordinanze, immediatamente esecutive, per chiedere l'adozione degli interventi di ripristino necessari ai responsabili del danno.
Il Responsabile ha quindi l'obbligo di adottare misure preventive e di ripristino in caso di minaccia o al verificarsi di un danno ambientale, nel caso in cui non realizzi tali interventi è il Ministero ad adottarli, salvo poi rivalersi sul responsabile per il rimborso delle spese sostenute. La parte VI del testo unico non fa distinzione tra attività pericolose e non. È infatti rivolta a tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, esercitano o controllano un'attività economica di carattere professionale che possa avere un impatto sull'ambiente.
Su questi soggetti gravano precisi obblighi in caso di dolo o colpa, in particolare:
- 01. Obbligo di comunicazione, in caso di danno potenziale o realizzatosi, entro le 24 ore al Comune e al Prefetto che informa il Ministero;
- 02. Obbligo di adozione, entro le 24 ore, delle misure di prevenzione necessarie all'impedire il realizzarsi dell'evento in caso di danno ambientale potenziale e di ripristino ambientale al verificarsi del danno.
Il provvedimento prevede regimi differenziati a seconda della matrice ambientale colpita dal danno:
- 01. nel caso del danno alle acque o alla biodiversità le azioni di riparazione previste si distinguono in interventi primari, complementari e compensativi. Secondo i richiamati criteri, il problema della valutazione del bene leso si trasforma nella quantificazione dei costi necessari ai fini del ripristino, ovvero di costi materiali che devono essere effettivamente sostenuti (investimenti, macchinari, ore di lavoro) e che risultano quantificabili in quanto scambiati sul mercato;
- 02. Il regime relativo al danno al suolo risulta diverso rispetto a quello sopra esaminato; in questo caso la riparazione prevede l'adozione di misure atte a garantire l'eliminazione, la circoscrizione o la diminuzione degli agenti contaminanti in misura almeno sufficiente da rimuovere il rischio significativo di effetti nocivi per la salute umana. Anche in questo caso la valutazione dell'intervento si basa su informazioni di tipo tecnico operativo, misurabili secondo dati e informazioni disponibili sul mercato.
I responsabili del danno ambientale sono obbligati in primo luogo al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente.
RIFERIMENTI NORMATIVI.
Danno Ambientale D.Lgs. 152/2006 Parte VI Art. 299-318 di recepimento della Direttiva 2004/35/Ce sulla Responsabilità Ambientale
OBBLIGHI
Operatori Interessati Qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale avente rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività.
Obblighi per il responsabile Con danno ambientale si intende qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto di: suolo e sottosuolo,acque superficiali e sotterranee, specie ed habitat naturali protetti. Il Ministero dell'ambiente esercita i compiti e le funzioni spettanti allo Stato in tema di tutela, prevenzione e riparazione del danno ambientale e impone l'obbligo di intervento in capo al responsabile tramite ordinanza esecutiva. Sui responsabili gravano precisi obblighi in caso di danno casualmente ricollegabile alla loro condotta, ossia:
- 01. obbligo di informare entro le 24 ore, Comune (o Provincia autonoma) e Prefetto (che a sua volta informa il Ministero dell'Ambiente nelle 24 ore successive);
- 02. obbligo di adozione, entro le 24 ore, di misure di prevenzione;
- 03. obbligo di ripristino ambientale, comprendente tutte le azioni dirette a controllare, circoscrivere o eliminare il danno ossia nel caso delle acque, delle specie e degli habitat protetti, il ritorno delle risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie; nel caso di danno al terreno, l'eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per la salute umana e per l'integrità ambientale.
In ogni caso il ripristino deve consistere nella riqualificazione del sito e del suo ecosistema, mediante qualsiasi azione o combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto ammissibile dall'autorità competente, sostituire risorse naturali o servizi naturali danneggiati. Sono a carico degli operatori individuati come responsabili del danno o della sua minaccia tutti i costi di intervento, tranne:
- 01. il danno riconducibile a terzi;
- 02. il danno non ricollegabile ad un comportamento doloso o colposo.
Qualora il responsabile del fatto che ha provocato il danno ambientale non provveda in tutto o in parte al ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile,oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con successiva ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuato, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario.