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Gestire la complessità del rischio ambientale: note a margine della nuova polizza presentata dal Pool Inquinamento – Alberto Monti, Studio Legale Monti

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6 June 2011

Nella prospettiva della comparazione giuridica, il tema delle responsabilità d’impresa in campo ambientale si presenta quanto mai articolato e complesso.

Se da un lato l’introduzione di un regime comunitario armonizzato, per il tramite della Direttiva 2004/35/CE, ha contribuito in qualche misura a costituire una base comune a tutti i sistemi giuridici dei paesi membri con riguardo alle misure di prevenzione e riparazione del c.d. “danno ambientale”, dall’altro le norme domestiche di attuazione non appaiono sempre univocamente allineate e, in ogni caso, significative sono le aree che sfuggono al campo d’applicazione della disciplina di matrice europea. Per rendersene conto, basti pensare allo spazio occupato dalla tematica della responsabilità civile verso terzi sorgente in corrispondenza di fenomeni di inquinamento, la cui regolamentazione segue ancor oggi i binari tracciati dai diversi ordinamenti nazionali.

Se dunque lo sguardo d’insieme sulla situazione corrente in Europa rivela un quadro caratterizzato da varietà di forme e spiccata policromia, l’esame delle fonti normative domestiche che generano i rischi di responsabilità ambientali per le imprese italiane ci pone dinanzi ad uno scenario caleidoscopico in continua mutazione.

Anzitutto, va detto che il campo di osservazione non è più limitato alla sola responsabilità civile, atteso che le vigenti disposizioni di legge prevedono un articolato regime di responsabilità a carattere “ibrido”, con una componente di natura spiccatamente pubblicistica che prende la forma dell’obbligo di pagamento delle spese per le operazioni di bonifica on site ed off site, nonché per l’adozione di misure di prevenzione e riparazione del danno ambientale su ordine dell’autorità, dietro minaccia di sanzioni amministrative se non addirittura penali.

Vi è poi da notare la pluralità dei rimedi in concreto azionabili a tutela dell’ambiente e dei terzi danneggiati in conseguenza di un fenomeno di inquinamento, con una molteplicità di procedure ed azioni astrattamente esperibili nei confronti dell’impresa ritenuta a diverso titolo responsabile, siccome rappresentato dalle numerose disposizioni racchiuse nelle parti IV e VI del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico dell’Ambiente), nonché nelle norme civilistiche che albergano nel codice civile.

Ed è così che il compito di assicuratori e risk manager professionisti assume oggi i connotati della sfida allorquando si tratti di gestire, imbrigliandolo nelle maglie di un contratto di assicurazione, il rischio di responsabilità in campo ambientale.

Sfida che il Pool Inquinamento ha saputo affrontare con successo, come dimostra la nuova “Polizza di Assicurazione della Responsabilità Ambientale Insediamenti” disponibile sul mercato italiano a partire dal primo giugno di quest’anno, a margine della quale si appuntano queste brevi note di commento.

In un contesto normativo caratterizzato da marcata dinamicità ed elevato tecnicismo, le soluzioni negoziali modellate in aderenza al dettato normativo contingente corrono il duplice rischio di risultare scarsamente intelligibili ai non iniziati e di diventare rapidamente obsolete. Ed è proprio in questa prospettiva che meglio si apprezza lo sforzo di razionalizzazione sotteso al nuovo testo standard redatto dalle imprese riunite nel Pool, il quale si presenta articolato in due sezioni principali, la prima dedicata alla garanzia del rischio di responsabilità civile da inquinamento e la seconda alla garanzia delle spese per gli interventi di bonifica e per il ripristino del danno ambientale.

La garanzia c.d. “RC” di cui alla prima sezione è prestata in forma claims made a copertura delle richieste di risarcimento presentate per la prima volta nei confronti dell’assicurato durante il periodo di assicurazione, sempre che l’evento che cagiona l’inquinamento abbia avuto origine successivamente alla data di retroattività.

L’assicurazione delle spese per gli interventi di bonifica e per il ripristino del danno ambientale di cui alla seconda sezione opera, invece, ratione temporis con un innesco (c.d. trigger) di tipo manifestation, ossia in relazione ai fenomeni di inquinamento o pericolo attuale di inquinamento che si manifestino per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione, sempre a condizione che l’evento che cagiona tali fenomeni sia occorso nel periodo di retroattività concesso. Le spese per interventi di bonifica on site sono poi espressamente incluse nell’ambito di un sottolimite.

Da un punto di vista stilistico, il nuovo testo si contraddistingue per la linearità dell’approccio redazionale e per la particolare cura dedicata alla precisione terminologica, grazie ad un’attenta revisione dell’apparato delle definizioni. A titolo di esempio, è utile osservare come nella definizione convenzionale di “Interventi di Bonifica” vengano oggi ricondotti tutti gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, bonifica, messa in sicurezza permanente, ripristino post bonifica – comprensivo degli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica –, nonché le analisi, i monitoraggi e le attività di caratterizzazione e progettazione.

Nella sostanza, degna di nota è altresì l’inclusione nel nuovo testo base della copertura delle spese di “Ripristino del Danno Ambientale”, definito come l’insieme dei seguenti interventi di riparazione del danno ambientale di matrice comunitaria:

  • Ripristino Primario (qualsiasi misura di riparazione che riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle condizioni originarie);
  • Ripristino Complementare (qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle risorse naturali e/o dei servizi naturali);
  • Ripristino Compensativo (qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla data in cui si verifica il danno ambientale fino a quando il ripristino primario non abbia prodotto un effetto completo).

Per “Danno Ambientale” ai sensi della nuova polizza s’intende qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle condizioni originarie, provocato alle “Risorse Naturali”, le quali a loro volta sono definite come: le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, le acque superficiali, sotterranee e costiere, il suolo e sottosuolo.

A corredo della c.d. garanzia base, già di per sé piuttosto estesa, sono disponibili alcune garanzie opzionali a copertura di rischi addizionali, quali: i danni da inquinamento causati da amianto a seguito di incendio, esplosione o scoppio; le spese di decontaminazione ed i danni ai beni che si trovano all’interno dello stabilimento; i danni che si verificano durante le operazioni di carico e scarico presso terzi con mezzi meccanici; nonché le responsabilità da committenza del trasporto di merci pericolose.

Se si considera che l’assicurazione opera tanto con riguardo all’inquinamento repentino, quanto in relazione all’inquinamento graduale e che il novero delle esclusioni è tutto sommato contenuto, lo strumento di tutela apparecchiato dal Pool Inquinamento si dimostra ad una prima analisi dotato di tutte le caratteristiche necessarie per fronteggiare con efficacia i mutevoli scenari di rischio ambientale che per le imprese italiane si profilano all’orizzonte.

La prima sfida, dunque, è stata brillantemente superata, ma resta ancora da affrontare quella non meno ardua con il mercato italiano, terreno ostico sul quale si deve combattere contro la miopia per l’affermazione di una cultura della prevenzione e dell’assicurazione quale strumento di gestione e governo dei rischi.

Pool Inquinamento Via G. Washington 70, Milano, MI, 20146 | T +390276416 470/1/2 | F +390276416911 | M @info

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