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Contributo di Angelo Merlin – Sinthema Professionisti Associati

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15 July 2010

Il diritto delle associazioni ambientaliste al risarcimento dei danni patiti a causa del degrado ambientale. Breve commento alla sentenza della corte di cassazione, sez.iii penale, 16.04.2010 (ud. 11.2.2010), n.14828.
di Angelo Merlin, avvocato in Verona

La partecipazione al processo penale delle associazioni di protezione ambientale è sempre stato, anche con l’entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, uno dei temi più dibattuti avente rilevante riflesso pratico nella quotidiana gestione della giustizia in materia di applicazione delle norme a tutela dell’ambiente.
La dottrina giuridica si è divisa tra la tesi che riconosce, alle associazioni di protezione ambientale, soltanto la ai sensi dell’art.91 c.p.p. con funzioni di “accusa privata sussidiaria” (assumendo quindi la veste di meri soggetti processuali che non formulano conclusioni nè propongono domande e possono chiedere il rimborso solo delle spese di giudizio) e l’opinione di quanti ritengono tali associazioni legittimate , per ottenere il riarcimento del danno (patrimoniale o non) patito.
Ancora più articolate si sono presentate - negli anni - le posizioni della giurisprudenza della Suprema Corte che, però, ha costantemente riconosciuto il diritto al risarcimento in capo alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della Legge 8 giugno 1986 n.349 art.13, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle loro finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto assoluto dell’ambiente, diritto fondamentale di ogni uomo e valore di rilevanza costituzionale(1).

Con la sentenza in commento la Cassazione ha stabilito che tutte le associazioni, riconosciute e non, possono costituirsi parte civile qualora abbiano subito la lesione di un diritto soggettivo (o di un interesse giuridicamente rilevante) da una azione criminosa che ha come ricaduta un danno ambientale (nel caso affrontato dalla Corte erano contestati al legale rappresentante di una Società autorizzata al trattamento e smaltimento dei rifiuti, diverse ipotesi contravvenzionali per aver gestito l’ìmpianto in violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni amministrative)
La possibilità di costituzione di parte civile nel processo penale può essere riconosciuta , per la sentenza in commento, alle seguenti condizioni:

1 - le associazioni debbono essere “esponenziali di interessi ambientali” concretamente individualizzati, cioè, di interessi collettivi legittimi. Pertanto non sono legittimati a costituirsi parte civile le associazioni quando l’interesse perseguito sia quello genericamente inteso dell’ambiente o, comunque, un interesse che, per essere caratterizzato da un mero collegamento con quello pubblico, resta diffuso e, come tale, non proprio del sodalizio e non risarcibile. Quando, invece, l’ìnteresse all’ambiente non rimane una categoria astratta, ma si concretizza in una realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo, esso cessa di essere comune alla generalità dei consociati. In questo caso, le associazioni sono centri di tutela e di imputazione dell’interesse collettivo all’ambiente che, in tal modo, cessa di essere diffuso e diviene “soggettivizzato e personificato”. Quindi affinchè una associzione possa essere considerata esponenziale di un interesse della collettività, è necessario che la stessa dimostri: (a) di essere radicata nel territorio anche attraverso sedi sociali; (b) di essere rappresentativa di un gruppo significativo di consociati, (c) la continuità del suo contributo a difesa del territorio.

2 - le associazioni ambientaliste (che spetta, ai sensi dell’art.311, comma 1°, del D.Lgs. n.152/2006 allo Stato nella persona del Ministro dell’Ambiente (2) ), ma possono agire in giudizio - in virtù del principio fondamentale in tema di danno ingiusto contenuto all’art.2043 del c.c. - per il risarcimento dei danni patiti dal sodalizio a causa del degrado ambientale (3).

La molteplicità, quindi, dei danni risarcibili a fronte di un “fatto-reato” in materia ambientale, impone alle imprese industriali di ripensare alle proprie strategie organizzative e gestionali per migliorare la logica di prevenzione e controllo. E, nella logica della prevenzione, sarà indispensabile ricorrere (oltre all’implementazione dei sistemi di gestione ambientale) anche agli strumenti assicurativi messi a disposizione dagli operatori del settore.

Note.

(1) Cfr. Cass.pen., sez.III, 16.9.2008 (ud. 21.5.2008), n.35393 in Cass.pen., n.10, 2009, pag.3897 e ss.

(2) In questo senso vedasi anche Cass.pen., sez.III, 15.1.2007, n.554.

(3) Conforme a quanto statuisce Cass.pen., sez.III, 11.1.2010 (ud. 28.10.09), n.755.

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