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Contributo di Italo Partenza – Studio Legale Boglione

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15 July 2010

 La mediazione conciliativa prevista dal D.Lgs.n.28 del 4 marzo 2010: quale ruolo per l’assicuratore?

L’entrata in vigore del D.lgs. 28/2010 – come noto occorrerà attendere la prossima primavera per l’applicabilità dell’art.5 che prevede l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione – pone ed impone  una serie di riflessioni all’intero mondo assicurativo, richiamando al tempo stesso le Compagnie di assicurazione ad una particolare attenzione a tematiche ad oggi non sempre al centro dell’attenzione.
A questo proposito occorre infatti ricordare che la procedura conciliativa riguarderà, fra le varie materie, anche i contratti assicurativi sicché prima ancora dell’esperimento dell’eventuale arbitrato previsto in polizza si porrà probabilmente la necessità, per la Compagnia, di affrontare in caso di contestazioni in merito all’operatività della garanzia, il tentativo di conciliazione promosso dall’assicurato.
La forma di mediazione scelta dal legislatore si pone in una posizione intermedia fra il modello anglosassone (facilitative mediation), nel quale il mediatore è essenzialmente un facilitatore che aiuta le parti a raggiungere una loro soluzione compositiva attraverso il superamento dei conflitti anche emotivi sottostanti, ed una soluzione più vicina al modello “arbitrale” nel quale il mediatore o meglio – in questo caso il conciliatore – valutate le rispettive posizioni prende posizione rispetto ad esse spingendosi anche a formulare proposte.
Dal 20 marzo 2011, quindi il tentativo di conciliazione presso gli organismi accreditati, già possibile dallo scorso marzo, costituirà condizione di procedibilità nelle seguenti materie (art. 5.1):

- Condominio
- Diritti reali
- Divisione
- Successioni ereditarie
- Patti di famiglia
- Locazione
- Comodato
- Affitto di aziende
- Risarcimento del danno derivante  dalla circolazione di veicoli e natanti (RC auto); da responsabilità medica; da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari


Il  tentativo obbligatorio di conciliazione non troverà applicazione all’azione civile nel processo penale (art. 5.4) ed ai procedimenti per ingiunzione (fino alla pronuncia delle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione), per convalida di licenza o sfratto (fino al mutamento del rito ex art 667 c.p.c.), possessori (fino alla pronuncia dei provvedimenti ex art. 703 comma III c.p.c.), di opposizione o incidentali di cognizione nell’esecuzione forzata ed a quell in camera di consiglio. La mediazione inoltre non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari (art. 5.3).

La procedura di mediazione  dovrà essere avviata tramite il deposito di un’istanza presso un organismo di mediazione accreditato (artt. 4.1 e 4.2). Il responsabile dell’organismo designerà un mediatore e fisserà l’incontro non oltre quindici giorni dal deposito della domanda (art. 8.1).
L’organismo di mediazione è scelto dalla parte istante o determinato nel contratto. La scelta dell’organismo comporta l’accettazione del regolamento, delle indennità e della nomina del mediatore, tra quelli ad esso iscritti, che sarà fatta dal responsabile dell’organismo. Non esistono al momento criteri di competenza territoriale (circostanza questa ampiamente e giustamente stigmatizzata dal Consiglio Nazionale Forense). In tema di litis pendenza è competente l’organismo al quale è stata presentata la prima (art. 4.1). Il procedimento di mediazione ha una durata massima in ogni caso non superiore a quattro mesi dal deposito della domanda (art. 6.1).
A decorrere dalla data di comunicazione alle parti, l’istanza di mediazione produce gli stessi effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza (art. 5.6).

Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Il verbale di accordo può divenire titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12). Se l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. Alla parte che ha rifiutato la proposta del mediatore, anche se vittoriosa, Il giudice può addossare talune conseguenze economiche del processo (art. 13).

Le procedure di mediazione potranno essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso il Ministero della giustizia. I requisiti e le modalità di iscrizione saranno disciplinati in uno specifico decreto ministeriale (artt. 16, 18 e 19) ed il Ministero della giustizia provvederà all’accreditamento degli enti deputati all’erogazione della formazione dei mediatori inseriti nelle liste degli organismi accreditati (art. 16).

La figura del mediatore apre  uno dei temi maggiormente attraenti dell’intera questione conciliativa, perché come costantemente sperimenta chi si occupa di liquidazione di sinistri complessi – la conciliazione altro non è che la formalizzazione giuridica di una composizione di interessi che può avere richiesto una preventiva composizione delle emozioni delle parti sottese al conflitto ed alimentatesi in esso, sicché la mediazione rappresenta un metodo che talvolta può rendersi necessario per il raggiungimento della fase conciliativa.
Se infatti la mediazione è purtroppo vista da molti come un possibile “flop” al pari di analoghe iniziative in ambito di ADR (Alternative Dispute Resolution) o di deflazione del contenzioso (si pensi al tentativo di conciliazione in ambito giuslavoristico), è pur vero che essa deve intendersi anche e soprattutto quale concreta chance per un diverso approccio ai conflitti, che veda l'accesso alla giurisdizione sussidiario alle ADR e non il contrario.
In questo ambito appare assolutamente opportuno che le Compagnie riflettano sull’opportunità rappresentata da una soluzione dei possibili conflitti con gli assicurati che offra altresì la possibilità di evitare gli ingestibili tempi di un contenzioso giudiziale ed al tempo stesso che permetta di evitare che il conflitto stesso deteriori irrimediabilmente il rapporto commerciale con l’Assicurato.
Finalizzato, infatti, al chiaro obiettivo di deflazionare il sistema giudiziario civile l’istituto può rappresentare per le Compagnie un’occasione per affrontare in modo alternativo e meno costoso tematiche conflittuali per le quali il contenzioso rappresenta comunque un rischio ed un costo preferibilmente da evitare.

In questo senso l’individuazione di figure professionali abilitate ad un dialogo conciliativo e la previsione in polizza di una specifica e preventiva individuazione dell’organismo mediativo appaiono in prospettiva quanto mai scelte opportune in quanto consentono da un lato la formazione di competenze specifiche volte alla soluzione stragiudiziale di conflitti (e quindi al risparmio di tutti i costi, non solo giudiziali, legati alle situazioni di scontro) dall’altro il superamento della soluzione arbitrale, di fatto scarsamente utilizzata, con la preventiva e consensuale adesione ad un procedimento previsto come obbligatorio dal legislatore.
Allo stato attuale è certamente rischioso avventurarsi in previsioni su quanto l’istituto influenzerà la gestione di sinistri complessi come quelli, ad esempio, che riguardano la responsabilità da inquinamento, ma è certo che la possibilità che sia il contratto stesso a definire preventivamente a quale organismo mediativo le parti si dovranno rivolgere rappresenta una chance per le Compagnie per definire anticipatamente un luogo ove eventuali conflittualità createsi con l’assicurato potranno trovare preventiva e conveniente composizione.

La cultura delle mediazione rappresenta infatti un valore aggiunto nella gestione dei sinistri complessi rispetto ai quali proattività, rapidità istruttoria ed alta professionalità degli operatori costituiscono le chiavi di successo e di redditività: l’esistenza di un procedimento mediativo - conciliativo enfatizza ancor di più la necessità di competenze professionali capaci di acquisire tempestivamente le informazioni rilevanti e di saper gestire con efficacia le relazioni con l’assicurato anche in presenza di situazioni conflittuali.
E’ una sfida che le Compagnie non possono non raccogliere e che inizia con l’adeguamento delle polizze attraverso la preventiva individuazione di un organismo conciliativo e con l’erogazione di specifica formazione al personale che potrebbe essere chiamato a partecipare attivamente alle procedure conciliative.

31.05.10 - Senato: la tutela penale d'ambiente entrerà nel Decreto Legislativo 231

In forza della Legge Comunitaria 2009, approvata definitivamente dal Senato il 12 maggio e non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, entro gennaio-marzo 2011 i reati diretti alla tutela penale d’ambiente saranno introdotti tra i reati presupposto di cui al Decreto Legislativo 231/2001 (responsabilità da reato delle imprese).



L’articolo 19 comma 2 lettera a) conferisce infatti la delega al Governo ad emanare entro 9 mesi dalla entrata in vigore della Legge uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.
Il Governo dovrà realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti e attenersi, in particolare, ai seguenti princıpi e criteri direttivi specifici: 
a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle direttive di cui al comma 1;
b) prevedere, nei confronti degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell’osservanza dei princıpi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.

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