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Contributo di Angelo Merlin – Avvocato, Studio Legale Associato NCTM "Gestione del rischio e prevenzione riscrivono il profilo del danno ambientale"

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26 January 2010

Nell'esercizio dell'attività di impresa sono sempre possibili eventi improvvisi e/o fortuiti (inquinamento accidentale) oppure accumuli di residui pericolosi e/o azioni inquinanti atte a manifestarsi in modo lento e progressivo (inquinamento graduale e cumulativo).
Si tratta di danni insidiosi, in quanto gli effetti vengono alla luce spesso dopo un lungo tempo dal fatto lesivo, con modalità a volte difficilmente riconducibili con certezza a quell'evento, dando origine a responsabilità sorte in precedenza ma rilevabili soltanto in un secondo momento.
Nonostante le difficoltà emerse sul piano applicativo dell'istituto della responsabilità civile per danno ambientale, introdotto nell'ordinamento nazionale con l’art. 18, legge n. 349/1986 (1), importanti e significative sono state – soprattutto in questi ultimi anni – le azioni risarcitorie che lo Stato ha posto in essere in diversi casi di danno ambientale sulle diverse componenti/matrici ambientali.
Specialmente in alcune regioni italiane dove le avvocature distrettuali dello Stato sono molto attive e sensibili alle problematiche ambientali, come quella di Venezia, l'azione di risarcimento è ormai diventata una pratica diffusa e consolidata in tutti i procedimenti che implicano danno ambientale con il risultato di ottenere il recupero di somme significative.
L'entrata in vigore della nuova disciplina normativa sul danno ambientale (contenuta nella Parte VI del D.Lgs. n. 152/2006 (2)) in applicazione dell'art. 174, Trattato CE e del principio «chi inquina paga» richiede che sia “l’operatore” (3) ad attivarsi per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale, stabilendo, altresì, che, qualora l'iniziativa venga intrapresa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, quest'ultimo possa recuperare dall'inquinatore i costi sostenuti.
In altri termini, l'impresa (cioè «l'operatore») deve oggi essere in grado di gestire (tecnicamente, scientificamente, economicamente e giuridicamente) diverse situazioni nel caso di “sinistri ambientali” adempiendo ai seguenti obblighi posti nella Parte VI, D.Lgs. n. 152/2006:

  • informare «senza indugio» le autorità locali e il Prefetto quando si configurino pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, pur in mancanza di certezza scientifica in ordine all'effettivita del rischio. Questa «anticipazione» del principio comunitario di precauzione rischia di creare un diffuso disorientamento nell’ “operatore” che farà molta difficoltà ad applicarlo “con equilibrio” evitando attuazioni eccessive o insufficienti;
  • adottare, entro 24 ore e a proprie spese e subito dopo aver inviato una immediata e dettagliata informativa agli enti territoriali e al Prefetto, necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza quando vi sia una «minaccia imminente di danno ambientale» che viene definita dall'art. 302, n. 7 come «il rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi uno specifico danno ambientale» (4). Anche in questo caso, l'impresa dovrà effettuare, tramite l'ausilio di specifiche competenze tecniche, una puntuale valutazione dei rischi che si fondino su concrete conoscenze scientifiche. Allo scopo di garantire l'esercizio di questa fondamentale attività di collaborazione e di auto-denuncia da parte degli «operatori interessati», l'omissione della su indicata comunicazione è assoggettata, in sede amministrativa, a una sanzione non inferiore a 1.000 euro né superiore a 3.000 euro per ogni giorno di ritardo (5);
  • adottare immediatamente a proprie spese, allorché si sia già verificato un danno ambientale, tulle le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi. Contestualmente, è necessario sottoporre al Ministero dell'Ambiente le possibili misure di ripristino ambientale che dovranno rispettare, in questa fase, le previsioni tecniche contenute nell'Allegato 3 alla Parte VI, D.Lgs. n. 152/2006. Il Ministero, qualora non abbia già in corso le misure urgenti adottate di propria iniziativa, approva le proposte private decidendo nel merito sui singoli aspetti del ripristino e valutando l'opportunità di addivenire a un accordo amministrativo con l'operatore interessato nel rispetto dell' art. 11, legge n. 241/1990 (6);

La nuova disciplina impone, quindi, alle imprese italiane di ripensare le proprie strategie organizzative e gestionali.
II rischio di causare danni all'ambiente diventa una variabile su cui le stesse sono necessariamente chiamate a ragionare in termini di prevenzione e gestione (ovvero secondo logiche preventive e di controllo).
La normativa sul danno ambientale costituirà, infatti, una delle variabili strategiche dell'impresa più rilevanti, rispetto alla quale l'imprenditore dovrà essere in grado di sviluppare adeguate scelte gestionali, organizzative e tecniche.


La valutazione tecnica del rischio permette di identificare, nelle diverse fasi del processo, le attività che presentano la maggiore probabilità di produrre un danno ambientale
l'eventuale relativa misura (in termini di rilevanza dell'impatto associato).


La valutazione gestionale serve a:

  • identificare e verificare le attuali modalità operative di svolgimento delle attività cui sono associati specifici rischi ambientali;
  • individuare gli eventuali margini di miglioramento gestionali;
  • attivare i sistemi di controllo finalizzati a monitorarne l'efficacia;

in una vera e propria logica di prevenzione.
Una volta adeguate le misure tecniche e organizzative (7) (rispetto ai propri specifici rischi ambientali), posto che la verifica di sinistri resta una componente ineliminabile del moderno sistema industriale, le imprese dovranno impegnarsi in una attenta valutazione economica dei costi associabili ai danni connessi con i rischi identificati, al fine di poterli confrontare con quelli necessari per la prevenzione e, nell' ipotesi di una loro copertura, ricorrere agli strumenti assicurativi messi a disposizione dagli operatori del settore(8).
È interessante osservare come, attraverso il meccanismo dell'assicurazione, le risorse improduttive che l'impresa deve tenere a disposizione per ripristinare le conseguenze dei sinistri inevitabilmente causati dalle proprie attività, vengano ridotte al minimo indispensabile.
Inoltre, il nuovo regime sul danno ambientale impone - anche alle PMI - un modo diverso di gestire le eventuali crisi ambientali (che restano una componente ineliminabile del moderno sistema industriale) al fine di evitare conseguenze rilevanti sul piano economico (diretto e indiretto) e di marketing.
Improcrastinabile è, dunque, l'introduzione e la diffusione della cultura del "crisis management" che consente di gestire efficacemente una crisi durante e dopo il suo verificarsi.


Angelo Merlin

Note.

(1) «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» (in Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1986, a 162).


(2) Oggi in parte modificata dalla legge dall’art.5 - bis della Legge 20 novembre 2009, n.166 in G.U. nr. 274 del 24.11.2009.


(3) E cioè «qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale avente rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività» (art. 302, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, intendendosi per «attività professionale» qualsiasi azione, mediante la quale si perseguano o meno fini di lucro, svolta nel corso di una attività economica, industriale, commerciale, artigianale, agricola e di prestazione di servizi, pubblica o privata (art. 302, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006).


(4) Questo obbligo ha come destinatario «l'operatore interessato» (art. 304, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006) che autorevole dottrina individua nel soggetto «nel cui effettivo interesse il comportamento fonte del danno è stato tenuto o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio sottraendosi, secondo l'accertamento istruttorio intervenuto, all'onere economico necessario per apprestare, in via preventiva, le opere, le attrezzature, le cautele e tenere i comportamenti previsti come obbligatori dalle norme applicabili» (si veda P. Fimiani, Le nuove norme sul danno ambientale, Il Sole 24 Ore, 2006, pag. 63 e segg).


(5) È una violazione amministrativa «che risulta caratterizzata dal fatto di essere condizionata nella sua entità dal dato temporale legato alla "protrazione" della condotta omissiva, una variabile che esprime significativamente la rilevanza - a livello di tutela generale dell'ambiente - attribuita dal legislatore agli obblighi previsti in tale senso» (si veda C. Parodi, La responsabilità dell'operatore per bonifica e danno ambientale, in Ambiente&Sicurezza, n. 6/2007, pag. 96).


(6) «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (in Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192).


(7) Si ricorda come i Sistemi di Gestione Ambientali, sia ISO 14001 che EMAS si configurino uno strumento ideale per integrare gli aspetti relativi alla gestione del rischio ambientale. Infatti, da un lato già prevedono, anche se in misura non altrettanto puntuale, il controllo dei rischi ambientali, mentre, dall'altro, costituiscono un sistema organizzato di controllo e gestione che ben si presta ad integrare tali aspetti.


(8) In questo senso, si veda A. Di Martino, Gli strumenti a copertura dei rischi ambientali, su www.AmbienteDiritto.it

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